Nel diritto della terza età by Michele Tamponi

Nel diritto della terza età by Michele Tamponi

autore:Michele Tamponi [Tamponi, Michele]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto
editore: Rubbettino Editore
pubblicato: 2021-03-26T15:20:18+00:00


5. Il contributo dei nonni al mantenimento dei nipoti e il loro ruolo nella crisi della famiglia

Come dianzi anticipato, quando i genitori non dispongono dei mezzi sufficienti per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli, gli altri ascendenti sono tenuti, in ordine di prossimità (in primo luogo i nonni e se del caso i bisnonni), a fornire loro l’occorrente.

Ciò non significa che nella detta ipotesi di insufficienza questi ultimi siano chiamati ad assolvere quei compiti – che sono, evidentemente, quelli di mantenimento, istruzione ed educazione imposti ai genitori dalla Carta costituzionale e dal codice civile31 – “in luogo” del padre e della madre: loro solo compito è di porre a disposizione i mezzi necessari per l’adempimento. Nella sua formulazione, la norma svela il preciso disegno legislativo di non accordare agli avi alcun potere di ingerirsi nell’educazione, nell’istruzione e nelle modalità del mantenimento di nipoti e pronipoti. Semplicemente, li chiama a sostenere in tutto o in parte il relativo onere economico. Essi non sono tenuti nei confronti dei discendenti, bensì nei riguardi dei loro genitori, a perentorio sbarramento di ogni pretesa intromissiva nell’esercizio della responsabilità genitoriale. Si vuole che i nonni (o eventualmente i bisnonni) concorrano, se necessario, a sostenere le spese occorrenti per soddisfare i bisogni del nucleo familiare, ma l’ufficio di provvedere, e dunque di stabilire le modalità di utilizzazione del contributo, resta riservato ai soli genitori32. Ne deriva il diritto del padre e della madre di agire iure proprio (e non già quali legali rappresentanti del minore) per conseguire ciò che serve al mantenimento della prole.

L’obbligo in questione svolge una funzione sussidiaria, nel senso che sorge solo quando i genitori, gravati da un diretto e personale obbligo, non hanno mezzi sufficienti per far fronte alle occorrenze domestiche. La sussidiarietà non è da intendersi come vincolo a intervenire ogniqualvolta i genitori non adempiano. Costoro sono responsabili primari ed esclusivi, e se uno di essi non è in grado di contribuire ma l’altro ha la possibilità economica di farlo, nessuno degli avi, materni o paterni, sarà tenuto ad alcun intervento. Legittimamente questi ultimi si considerano indifferenti al regolamento dei rapporti interni tra il loro diretto discendente e il suo coniuge. Sono chiamati al sostegno soltanto quando la coppia “nel suo complesso” non disponga dei mezzi per assolvere il dovere di mantenimento della prole33.

Parimenti, l’apporto non sarà esigibile in presenza di un semplice inadempimento da parte del genitore che non destini allo scopo le risorse di cui è titolare. Sarà invocabile soltanto quando l’inadempimento dei genitori discenda da un’effettiva insufficienza di redditi e di sostanze patrimoniali, quale che ne sia la causa.

Il soccorso è dovuto pur quando l’impossibilità dei genitori tragga origine dal comportamento doloso o colposo per non essere stata messa a frutto, da parte di uno di essi o di entrambi, la relativa capacità lavorativa, o per avere costoro volutamente creato una situazione di impossidenza allo scopo di sottrarsi ai propri doveri. Semmai, l’inadempimento potrà comportare l’applicazione di sanzioni, modulabili dalla decadenza dalla responsabilità sino, nei casi più clamorosi, alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei figli.



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